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Indulto approvato - Forum Mercede.it
Ultimo Urlo - Inviato da: efisio - Domenica, 03 Giugno 2018 00:10
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> Indulto approvato, Cosa ne pensate?
efisio
messaggio Jul 28 2006, 11:41 AM
Messaggio #1


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LA CAMERA APPROVA IL PROVVEDIMENTO SULL'INDULTO

Sì dell'Aula della Camera al provvedimento sull'indulto. Il testo, su cui è stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 richiesta dalla Costituzione, ora passa al Senato. I voti a favore sono stati 460, quelli contrari 94, 18 gli astenuti. Il risultato della votazione è stato salutato da un forte applauso. La maggioranza richiesta era di 420 voti.

La notizia è questa.
Sarebbe bello se anche i cappellani, oltre i vari utenti del forum. facessero sentire le loro impressioni.


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Ciao

fra Efisio
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Risposte
Guest_jaki for peace_*
messaggio Aug 2 2006, 10:50 PM
Messaggio #2





Guest






ehi, molti di voi confondono l' amnistia (= cancellazione del reato)
e l' indulto (= diminuzione della pena).


ecco il testo ufficiale della legge:

Legge 31 luglio 2006, n. 241

"Concessione di indulto"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2006


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Art. 1.



1. E' concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.



2. L'indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita' con finalita' di terrorismo anche internzionale);
5) 280 (attentato per finalita' terroristiche o di eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
9) 306 (banda armata); 10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale); 11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita' provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche' per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio 1980, n. 15, e successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.



3. Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.






UNO DEI DIECI PRECETTI DELLA CARITA' DICE: VISITA I DETENUTI.
SE MAGARI SI SONO PENTITI E DIAMO LORO UN' ALTRA CHANCE NON E' MEGLIO?

La Misericordia non è solo il servizio ambulanze!
mercede vuol dire misericordia!

I deteuti che avranno uno sconto sulla pena sono 20mila circa. di questi, almeno 6mila stanno scontando la pena in comunità o simili. gli altri detenuti invece sono così suddivisi: un terzo sono stranieri che non capiscono neanche l' italiano un terzo sono tossicodipendenti o malati gravi che in carcere o in strutture detentive non sono appropriatamente curati.un terzo è costituito da detenuti che stanno scontando la pena.
in più come riporta l' articolo 3 della legge approvta dalla camera dice che Il beneficio dell'indulto e' revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
questa legge poi non dice che chi è uscito può commettere i reati che vuole a suo piacimento perchè tanto non lo rimettono dentro.
questa mattina di mecoledì 2 agosto appena usciti due compagni di cella sono andati al bar a festeggiare la loro uscita e ubriachi fradici alla richiesta di documenti da parte di un poliziotto e di un carabiniere hanno insultato e picchiato e minacciato i due pubblici ufficiali e sono così stati rispediti in istituto penitenziario. una cosa è cambiata. usciti dal carcere di Macomer sono entrati nella casa circondariale di Oristano. ph34r.gif
siamo in democrazia e ora un po di silenzio per ricordare le vittime della strage di 26 anni fa. con la preghiera stiamo vicino ai familiari delle vittime.
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