allego ciò che c'è scritto nelle costituzioni dell'ordine. IL CAPITOLO PROVINCIALE
242- La comunità provinciale vive più strettamente la sua fraternità quando si raduna nell’assemblea rappresentativa di tutti i suoi membri, in capitolo provinciale, il cui scopo è di esaminare l’andamento della provincia e promuovere il suo progresso sotto tutti gli aspetti mediante lo studio dei suoi problemi vitali e della sua connessione con tutto l’Ordine. I partecipanti apportano le loro idee e le loro esperienze, espongono le iniziative delle comunità e i loro problemi, verificano il lavoro comune e cercano insieme i segni della volontà di Dio, con un grande senso di responsabilità nei riguardi della comunità che rappresentano. Il capitolo ha giurisdizione ecclesiastica sopra tutti i religiosi ascritti alla provincia.
243- Il capitolo amministrativo-elettivo si celebra ogni tre anni; quello amministrativo, quando lo richiedono circostanze eccezionali. In tutti e due i casi lo convoca il Maestro Generale e lo presiede personalmente o per mezzo di un suo delegato.
244-Hanno voto: 1° il Maestro Generale e il presidente; 2° gli ex Maestri Generali ascritti alla provincia; 3° il provinciale; 4° gli ex provinciali; 5° i consiglieri provinciali; 6°i superiori locali; 7°i maestri in sacra teologia; 8° i maestri dei novizi, dei professi e degli aspiranti 9° i delegati eletti dai religiosi, e altri, a tenore degli statuti provinciali.
Il capitolo può chiamare altri religiosi in qualità dei consulenti.
245-Il Maestro Generale annunzia con sufficiente anticipo prima di convocarlo, la celebrazione del capitolo, allo scopo di dare inizio alla preparazione.
246-Gli statuti provinciali e le lettere che annunziano il capitolo determinano il modo di preparalo con la massima partecipazione dei religiosi.
247-Il capitolo viene convocato per il sabato più vicino al termine del periodo. Sei mesi prima della sua celebrazione, il Maestro Generale invia al provinciale la lettera convocatoria che viene firmata dai capitolari di diritto, con l’indicazione del rispettivo titolo; con il consenso del suo consiglio può anticipare o ritardare di tre mesi la sua celebrazione. Dalla convocatoria del capitolo generale fino alla sua chiusura si sospende la celebrazione dei capitoli provinciali. Il Maestro Generale, con il consenso del suo consiglio e sentito il provinciale con il suo consiglio, può anticiparli o rimandarli, secondo la convenienza.
248-Una volta convocato il capitolo, i vocali non possono essere rimossi dai loro incarichi se non per gravissima causa.
249-Nella data stabilita i vocali si trovino dove ha luogo il capitolo. Se un superiore per un impedimento riconosciuto in consiglio provinciale non potesse partecipare, lo sostituisce con tutti i diritti e doveri il vicario locale e, se questi non potrà, il religioso di voti solenni eletto dal capitolo dei professi di voti solenni.
250-Il capitolo si svolge secondo le norme proprie, gli statuti provinciali e l’agenda degli argomenti stabiliti nella preparazione. Il segretario, eletto in capitolo, fa fede di tutto quello che si compie nel medesimo.
251-Se il Maestro Generale o il suo delegato non può presiedere qualche sessione, è sostituito dal religioso più anziano di professione. Per regolare le sessioni il presidente può designare moderatori, le cui direttive siano rispettate dai capitolari come se procedessero dalla presidenza.
252-Spetta al capitolo, in modo particolare: 1°conoscere lo stato della comunità provinciale e delle comunità locali mediante relazioni scritte e debitamente firmate; 2°esaminare la vita religiosa, le vocazioni, lo apostolato, il governo, l’economia e decidere in merito; 3°correggere gli abusi; 4°emanare statuti, decreti e decisioni; ugualmente riesaminare quanto precedentemente stabilito; 5°studiare la convenienza di aprire o chiudere qualche casa, allo scopo di presentare la richiesta al Maestro Generale; 6° studiare i suggerimenti delle comunità e di religiosi; 7°stabilire il contributo da corrispondere all’erario provinciale; 8°eleggere il provinciale e il consiglieri provinciali.
253-Per le elezioni si fa lo scrutino dei candidati a provinciale e a consiglieri, presentati dal provinciale e dai superiori locali. Il presidente comunica i candidati. Dopo il relativo giuramento, il capitolo elegge il provinciale e i consiglieri provinciali, tra i suddetti candidati.
254-Per l’elezione del provinciale i capitolari devono sceglier tra i cinque candidati più votati. Gli statuti provinciali possono stabilire che i candidati siano tre. Per eleggere i consiglieri, i capitolari possono sceglier tra gli otto più votati. Per il resto si osservi il numero 205.
255-Avvenuta l’elezione, il presidente proclama l’eletto e, dopo che questi ha accettato, se ha facoltà, lo conferma; il segretario redige il documento di elezione; l’eletto emette il giuramento secondo il rituale e la professione di fede, compiute le formalità giuridiche.
256-Nella sessione di chiusura i capitolari firmano gli atti, il segretario consegna al provinciale i documento capitolari ed il presidente guida la recita delle preghiere rituali.
257-Le disposizioni prese, previa l’approvazione del Maestro Generale, si pubblicano nella forma determinata caso per caso.
258-Le disposizioni entrano in vigore dopo un mese dalla pubblicazione, ameno che il capitolo non stabilisca un periodo di tempo più breve. Si invii alla curia generale una copia degli atti.
ecco tutto
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